Sospensione patente: elenco casi e come riaverla
Una guida per aiutarti a fare chiarezza
Il Codice della Strada prevede una sanzione accessoria molto pesante: la sospensione della patente. Se ti stai chiedendo quali sono i casi in cui si può incappare nella sospensione della licenza di guida, quanto tempo può durare questa sospensione e cosa fare per recuperare la patente una volta incappato in questo sanzione, possiamo aiutarti a fare chiarezza.
Quando viene sospesa la patente?
La sospensione della patente è una sanzione accessoria adottata dal Codice della Strada, che è stata prevista in aggiunta a quella amministrativa, in seguito a determinate violazioni alle disposizioni del suddetto Codice o quando, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione della patente, capiti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici che servono per potersi mettere al volante.
La sospensione della licenza di guida avviene per un periodo di tempo determinato e condizionato dall’infrazione realizzata, mentre nel caso in cui la sospensione della patente sia legata alla perdita di requisiti fisici e psichici, la sospensione fin quando l’interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei suddetti requisiti.
I casi specifici di sospensione della patente previsti dal Codice della Strada:
- Sospensione patente con autovelox: la sospensione della patente va da 1 a 3 mesi ed è prevista per coloro che superano il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h, mentre la sanzione accessoria aumenta nei casi dei neopatentati per i quali la sospensione va dai 3 ai 6 mesi. In caso di recidiva è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo che va dagli 8 ai 18 mesi, mentre nell’ipotesi di superamento del limite di velocità oltre i 60 km/h, si prevede la sospensione per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi. In quest’ultimo caso, qualora vi sia recidiva, è prevista la revoca della patente.
- Sospensione per abuso di alcol: la sospensione della patente va dai 4 agli 8 mesi quando il tasso alcolemico sia superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l. Con valori superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l è prevista la sospensione patente da 8 a 18 mesi, mentre se il tasso alcolemico supera gli 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni. Sono più rigidi i limiti per tutti i neopatentati ai quali è applicata la tolleranza zero ed è quindi sufficiente un tasso alcolemico dello 0,1% affinché venga sospesa la patente di guida.
- Sospensione per incidente stradale: se nel corso di due anni si è protagonisti per una seconda volta di un incidente con gravi danni ai veicoli per non aver mantenuto la distanza di sicurezza, è prevista la sospensione patente da 1 a 3 mesi, mentre se dall’incidente derivano danni personali colposi la durata della sospensione patente va da 15 giorni a 2 anni. In caso di omicidio colposo la sospensione arriva fino a 4 anni.
- Conduzione di un veicolo senza valida patente: se non è possibile disporre il fermo del mezzo, è prevista la sospensione della patente di guida (se posseduta) per un periodo da 3 a 12 mesi.
- Mancato rispetto del limite di potenza del veicolo o di velocità massima per i neopatentati: da 2 a 8 mesi.
- Conduzione di un veicolo per il quale non si possiede specifica abilitazione: da 1 a 6 mesi.
- Partecipazione con veicoli a motore a competizioni non autorizzate: da 1 a 3 anni.
- Circolazione contromano in caso di scarsa visibilità: da 1 a 3 mesi (da 2 a 6 in caso di recidiva).
- Mancato rispetto dell’obbligo di dare la precedenza: da 1 a 3 mesi.
- Passaggio con semaforo rosso o quando l’agente del traffico vieta il passaggio: da 1 a 3 mesi.
- Sorpasso pericoloso: da 1 a 6 mesi a seconda dei casi.
- Mancato uso delle cinture di sicurezza: da 15 giorni a 2 mesi (solo nel caso di reiterazione in un biennio).
- Uso del telefonino durante la guida: da 15 giorni a 2 mesi. In caso di reiterazione in un biennio, la sospensione va da 1 a 3 mesi.
- Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti: da 1 a 2 anni.
- Non fermarsi dopo aver provocato un incidente stradale: da 15 giorni a 5 anni a seconda della gravità del caso.
- Rifiuto di custodire un veicolo sequestrato o utilizzo abusivo dello stesso: da 1 a 3 mesi.
- Circolazione con un veicolo con carta di circolazione sospesa: da 3 mesi a 1 anno.
- Circolazione con patente di guida sospesa: da 3 a 12 mesi.
Per quanto tempo viene sospesa la patente?
La sospensione della patente può essere commissionata al conducente che ha commesso un’infrazione del Codice della Strada, come sanzione accessoria prevista in aggiunta a quella amministrativa, in seguito a violazioni alle disposizioni del suddetto Codice. Il tempo per il quale viene sospesa la licenza di guida può variare da un minimo di 15 giorni fino a raggiungere anche i 3 anni, nei casi più gravi di incidente provocato sotto alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alteranti per la psiche e per il fisico.
Cosa fare per riavere la patente?
La sospensione della patente è disposta dal Prefetto e comunicata alla Motorizzazione Civile. Alla scadenza del periodo indicato si può contattare l’ufficio preposto per sapere se la patente di guida è disponibile per il ritiro. Se, invece, viene ritenuto che la sanzione accessoria non sia corretta e ci si chieda cosa fare per ottenere nuovamente la patente si potrà scegliere di presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Il ricorso presso il Prefetto deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica della sanzione accessoria della sospensione patente, mentre presso il Giudice di Pace i termini sono ridotti alla metà e sono di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso al Prefetto è inammissibile, però, in alcuni casi: per esempio, nel caso in cui sia già stata pagata la sanzione pecuniaria indicata sul verbale (pagamento in misura ridotta), in quanto ciò costituisce acquiescenza al verbale, oppure quando siano decorsi i termini dalla data della notifica/contestazione del verbale; nel caso di violazioni di carattere penale, la cui competenza è dell’Autorità Giudiziaria; per carenza di legittimazione, da parte di chi assuma di essere conducente di un veicolo al momento dell’infrazione, senza che il nominativo sia indicato nel verbale; nel caso in cui sia stato anteriormente presentato ricorso al Giudice di Pace.
Foto di Art Markiv su Unsplash