Autovelox mobili: quando ti devono fermare?
Tutti i casi possibili e le sanzioni previste
Chi non ha mai avuto paura di essere transitato nel punto sbagliato al momento sbagliato, magari con un paio di chilometri all’ora di troppo anche a bordo di un’utilitaria? È il terrore di molti automobilisti, quello di ritrovarsi con una multa tra le mani per una distrazione. Come funziona però quando l’autovelox è mobile? Ti devono fermare? Analizziamo le casistiche.
Se e quando autovelox mobili devono fermare un automobilista
Partiamo dal presupposto che la legge non pone vincoli sul posizionamento degli autovelox mobili, i quali in linea di principio possono essere utilizzati ovunque dalle forze dell’ordine.
Il fatto però che li vediamo quasi esclusivamente in città o sulle strade statali che lambiscono o attraversano i centri abitati suggerisce che c’è dell’altro, ossia l’esigenza da parte degli accertatori di automatizzare il più possibile i controlli nelle arterie a più alta affluenza in modo da rendere superflua la presenza delle forze dell’ordine.
L’unico vincolo posto dalla legge riguarda l’autovelox fisso, che in nessun caso può essere utilizzato all’interno dei centri urbani in virtù del fatto che la contestazione immediata, in questo contesto, è obbligatoria.
Per questo gli autovelox fissi sono assenti in città a differenza dei mobili o comunque di quelle tipologie che consentano agli agenti di arrestare la marcia della vettura che ha commesso l’infrazione per contestarla immediatamente.
L’eccezione che autorizza a non fermare un automobilista
Le medesime considerazioni appena fatte per i contesti strettamente urbani valgono per le strade urbane a scorrimento e per quelle extraurbane secondarie al netto di un’eccezione, che nel tempo ha assunto i tratti di una prassi consolidata.
La legge prevede infatti l’utilizzo di autovelox senza necessità di fermare l’automobilista nelle due tipologie di strade appena citate nel caso in cui il Prefetto emanasse un decreto che autorizzi la contestazione differita della sanzione. Il decreto del Prefetto, dice la legge, deve essere ben motivato, ossia deve spiegare le ragioni per cui la conformazione della strada non consenta di contestare immediatamente la sanzione al conducente.
Oltre a ciò, affinché sia valida la sanzione elevata in questo contesto, è necessario che il decreto indichi il segmento preciso della strada in oggetto e pure il senso di marcia del conducente multato.
Infine, la terza condizione affinché la multa sia legittima è a carico dei vigili che accertano la violazione: nel verbale essi devono indicare gli estremi del decreto del Prefetto e specificare le (concrete) ragioni per cui era impossibile contestare immediatamente la sanzione all’automobilista.
In sintesi: quando devono fermare un automobilista?
La legge ed i suoi distinguo non sono mai semplicissimi, per cui qualora foste anche solo leggermente distratti ecco in sintesi cosa è emerso finora.
In qualsiasi città e all’interno di tutti i centri urbani, terreni d’elezione per le city-car, è ammesso unicamente il posizionamento di autovelox mobili, senza eccezioni. In più è indispensabile che insieme allo strumento siano fisicamente presenti le forze dell’ordine, le quali devono necessariamente fermare il conducente del veicolo sorpreso in eccesso di velocità.
Al di fuori dei centri urbani, nello specifico sulle strade urbane a scorrimento e sulle extraurbane principali, è ammesso il posizionamento degli autovelox anche in assenza della pattuglia e quindi senza l’obbligo della contestazione immediata: la condizione è però che quel tratto di strada fosse stato individuato preventivamente dal Prefetto e inserito tra quelli sui quali sono ammessi i controlli automatizzati.
In mancanza di una disposizione prefettizia specifica si applicano le condizioni scritte in precedenza su città e centri urbani e torna l’obbligo di contestazione immediata.
Nei restanti casi, quindi su strade extraurbane e autostrade, è possibile per le forze dell’ordine elevare sanzioni per eccesso di velocità tramite l’ausilio di qualsiasi strumentazione deputata al rilevamento della velocità. È quindi ammessa la contestazione differita, con l’invio al domicilio del trasgressore della multa e le eventuali sanzioni accessorie.
Le sanzioni per eccesso di velocità
Sanzioni accessorie che possono anche “pesare” quanto le multe, e cioè tanto. Prima di analizzare quanto una distrazione può gravare sul portafoglio e non solo, vale la pena di dare una rapida occhiata a quelli che sono i limiti di velocità vigenti sulle nostre strade al netto di eventuali eccezioni.
Sulle strade urbane non è consentito superare i 50 km/h, sulle extraurbane secondarie i 90 km/h ed i 110 km/h nelle principali, mentre in autostrada non si può andare oltre i 130 km/h.
Le eccezioni possono riguardare il meteo, con l’abbassamento delle soglie in condizioni particolari, la condizione di alcune strade ed anche la tipologia di conducente. I neopatentati, ad esempio, devono sottostare a limiti inferiori quando transitano su strade extraurbane principali e autostrade, e star sotto, rispettivamente, i 90 ed i 100 km/h.
Le sanzioni, in linea di principio, scattano nel momento in cui il veicolo supera tali limiti, ma la legge prevede un margine di tolleranza di 5 km/h per velocità inferiori ai 100 km/h e del 5% oltre tale soglia. Di conseguenza le sanzioni comminate per eccedenze sui limiti all’interno del range di tolleranza devono essere considerate nulle e si può fare ricorso.
Se invece la multa è legittima vengono comminate le seguenti sanzioni pecuniarie e accessorie:
- se si viaggia a una velocità di 10 km/h oltre il limite, la sanzione è solo pecuniaria e oscilla tra i 42 e i 173 euro;
- se la velocità rilevata ricade tra i 10 ed i 40 km/h oltre il limite, viene comminata una sanzione tra i 173 e i 695 euro e vengono decurtati 3 punti dalla patente di guida;
- se la velocità rilevata ricade tra i 40 ed i 60 km/h oltre il limite, viene comminata una sanzione tra i 544 e i 2.174 euro e vengono decurtati 6 punti dalla patente di guida, la quale viene peraltro sospesa da uno fino a tre mesi; se l’infrazione viene reiterata nel biennio successivo, c’è la sospensione della patente tra gli 8 e i 18 mesi;
- se la velocità rilevata è di oltre 60 km/h rispetto al limite, viene comminata una sanzione tra i 847 e i 3.389 euro e vengono decurtati 6 punti dalla patente di guida, la quale viene peraltro sospesa da sei fino a dodici mesi; se l’infrazione viene reiterata nel biennio successivo la patente può essere revocata.
Il quadro si aggrava se l’automobilista eccede il limite tra le 22 e le 7 del mattino seguente: questo provoca l’incremento di un terzo di tutte le sanzioni viste sopra. Inoltre se a trasgredire è un neopatentato vengono raddoppiati tutte le misure elencate, e può essere applicata la revoca della patente.