Due uomini seduti all'interno di un veicolo
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Prescrizione bollo auto: quando non si paga

Tutto quello che devi sapere sul mancato pagamento del bollo auto.

Il bollo auto è un tributo regionale legato al possesso di un’autovettura regolarmente iscritta al Pubblico Registro Automobilistico da pagare ogni anno, a prescindere dall’utilizzo o meno del proprio veicolo. Infatti, da qualche anno il bollo auto ha assunto la qualifica giuridica di tassa di proprietà, che ha sostituito la precedente tassa di circolazione. Come tutte le imposte, anche il bollo auto è soggetto a prescrizione.

Cos’è e come funziona la prescrizione bollo auto?

Come accennato, il bollo auto è un’imposta da pagare annualmente la cui scadenza auto è fissata entro il mese successivo a quello dell’immatricolazione della vettura.

In caso di omesso pagamento dell’imposta da parte dell’intestatario del veicolo, l’ente designato (in questo caso le regioni) ha un termine massimo entro il quale richiedere il pagamento, superato il quale il mancato pagamento del bollo auto è considerato prescritto.

Questo significa che, nonostante l’omesso pagamento dell’importo del bollo, una volta scaduto il termine massimo l’automobilista è svincolato da ogni obbligo senza dover dimostrare niente. Ogni richiesta di pagamento del bollo notificata dopo il termine di prescrizione decade automaticamente. Da quella data, infatti, l’automobilista è automaticamente esentato da quel pagamento.

Quando va in prescrizione il bollo auto?

Il bollo auto è una tassa il cui mancato pagamento si prescrive dopo tre anni. Ciò significa che se non lo avevamo pagato, decorsi tre anni dalla scadenza del termine l’ente preposto non potrà più pretendere il pagamento.

Per calcolare il termine di prescrizione bisogna tenere presente che i tre anni iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della scadenza della tassa automobilistica. Quindi, a partire dal 1° gennaio del quarto anno successivo ogni richiesta di pagamento del bollo è nulla in quanto ormai caduta in prescrizione.

Al contrario, il termine di prescrizione si interrompe se invece viene notificato un avviso di accertamento nell’arco di tre anni. La notifica, infatti, azzera i termini di prescrizione per altri 3 anni. Detto questo, l’Agenzia delle Entrate è solita far valere la tesi secondo la quale una cartella di pagamento che non venga impugnata 60 giorni dalla notifica sarebbe soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni.

Ciò significa che l’Agenzia delle entrate poteva richiederci il pagamento degli importi contenuti nella cartella avvalendosi del termine ordinario decennale di prescrizione. Questa impostazione, infatti, ci imponeva di impugnare la cartella entro i 60 giorni per far valere la prescrizione di tre anni dal mancato pagamento del bollo auto ma se, al contrario, la cartella non veniva impugnata entro i 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate poteva pretendere il pagamento entro i successivi dieci anni.

La questione è andata avanti fino all’intervento della Cassazione, che ha stabilito, con pronuncia a Sezioni Unite (n. 23397/2016), che se anche la cartella esattoriale non viene impugnata nei 60 giorni dalla sua notifica, il termine prescrizionale è quello riferito al tributo riportato nella cartella stessa.

Per cui, nel caso del bollo auto, si avrà prescrizione triennale e non decennale. Ciò significa che se il contribuente riceve dopo più di tre anni, un fermo amministrativo o un pignoramento, tali misure sono illegittime perché il pagamento del tributo che sta alla base (il bollo auto, appunto) è ormai prescritto.

Cosa fare se il bollo auto va in prescrizione?

Il bollo auto va in prescrizione decorsi tre anni dalla mancata notifica di omesso pagamento da parte dell’ente richiedente. Se riceviamo un avviso di accertamento dopo tre anni dall’anno di imposta relativo al bollo, dobbiamo contestarlo entro 60 giorni alla Commissione Tributaria Provinciale entro.

In caso di mancata contestazione l’atto fiscale, per quanto illegittimo, diventa definitivo costringendoci al pagamento del bollo auto prescritto. La contestazione alla Commissione Tributaria Provinciale va fatta anche nel caso in cui riceviamo un avviso di accertamento nei termini previsti, ma la cartella esattoriale arriva dopo più di tre anni. In alternativa si può presentare al ricorso al giudice.

Scopri tutto sul bollo auto (aggiornamento 2024)

Foto di David Emrich su Unsplash

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